
RINNOVATO AL 2023 IL SUPERBONUS 110%
Concessa la proroga per la presentazione delle domande per il superbonus 110% fino al 30/06/2022.
Le novità prevedono anche una ulteriore finestra fino a fine 2022 per i lavori già avviati entro fine giugno (del 2021) e con S.A.L. versati per il 60% entro tale data.
Ecco alcune news in merito all’incentivo fiscale, tra i più utili degli ultimi anni, che è stato confermato anche per il 2022, ma in parte rivisto.
- NOVITA’ – L’emendamento introdotto dalla Manovra Finanziaria 2021 amplia anche l’ambito di applicazione, prevedendo che il superbonus possa applicarsi anche alla coibentazione del tetto senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo sottotetto eventualmente esistente.
Dai condomini alle abitazioni unifamiliari e villette, le richieste sono ancora molte e il governo ha deciso di prorogare l’incentivo con alcune distinzioni:
- limitazione ai condomini,
- limitazione agli Istituti autonomi case popolari IACP (o equivalenti)
- limitazione alle unità multifamiliari da 2 a 4 unità abitative accatastate singolarmente.
Sulla definizione di unità immobiliare indipendente viene precisato che questa possa trovare applicazione ai fini del 110% anche quando è dotata di almeno uno dei manufatti di proprietà esclusiva tra l’impianto di approvvigionamento dell’acqua, quello per il gas e per l’energia elettrica, nonché l’impianto di climatizzazione invernale.
Questo requisito è cambiato perché, fino alla scorsa legge, per ottenere il superbonus i tre impianti dovevano essere presenti tutti insieme.
In merito alle Villette, l’incentivo per la ristrutturazione di singole unità abitative è esteso a tutto il 2022 ma solo nel caso cui il reddito ISEE del titolare del trattamento sia inferiore ai 25.000 euro oppure se, alla data del 30 settembre 2021, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), quindi gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo.
BREVE RIASSUNTO SULLE CONFERME DEL SUPERBONUS 110%
- Per le case singole / villette in cui il proprietario ha un reddito ISEE inferiore a 25000€ o dove sia stata presentata la CILA entro settembre 2021 spetta fino al 31 dicembre 2022;
- Per gli IACP (case popolari o simili) l’ecobonus 110% spetta fino alla fine del 2023;
- Per i condomini, il superbonus 110% è in vigore fino al 31 dicembre 2023;
- Per i lavori su edifici da 2 a 4 unità immobiliari spetta fino al 31 dicembre 2023;
- Negli altri casi la proroga del superbonus è ferma al 30 giugno 2022.
Proroga superbonus: al 70% e al 65% nel 2024 e 2025
Nel medio lungo termine l’idea del governo sembra essere quella di portare il superbonus 110% ad una graduale riduzione, probabilmente per lasciare spazio anche ad altri incentivi nel campo dell’edilizia.
E’ comunque confermata la proroga del bonus edilizio fino al 2024/2025 con aliquote differenti e ridotte:
Nel 2024 il superbonus scenderà al 70 per cento
Nel 2025 il superbonus scenderà al 65 per cento e andrà allinearsi di fatto con l’ecobonus ordinario.
BONUS FACCIATE
Ricordiamo comunque che, fino al 31 dicembre 2022 c’è la possibilità di impiegare il bonus facciate – definito come l’insieme degli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali, siti nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali – ma, per le spese sostenute nel 2022, la misura dello sconto sarà al 60% e non più al 90%. (fino al 31 dicembre 2021, la misura rimane invece del 90%).
Gli interventi compresi nel bonus facciate si intendono come interventi sulle strutture opache di
- facciata
- balconi
- ornamenti e fregi
- pareti perimetrali
fatta esclusione delle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Si rimane fiduciosi sull’ultimo ravvedimento possibile, su cui il governo può ancora intervenire, che riguarda il superamento del tetto sul reddito ISEE per accedere al superbonus. Potrebbe ancora essere fonte di discussione legislativa.
LO SAPEVI CHE NEL SUPERBONUS TROVA SPAZIO ANCHE LA CATEGORIA DEGLI ALBERGHI E DELLE STRUTTURE RICETTIVE ?
QUI IL BONUS E’ SOLO ALL’ 80% ( MA VALIDO FINO AL 2024)
Grazie al patto per ottenere i fondi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, è nato un Superbonus 80% per le strutture sopra indicate.
In dettaglio le strutture ricettive potranno accedere ad un credito d’imposta per l’80% delle spese supportate per la realizzazione di lavori utili a:
- l’abbattimento delle barriere architettoniche,
- il miglioramento dell’efficientamento energetico degli edifici,
- la ostruzione di impianti termali e piscine.
Tale credito di imposta, accessibile fino alla fine del 2024, spetta agli alberghi e alle strutture appartenenti al comparto turistico e vale sia per le spese sostenute per la messa a punto degli interventi edilizi, quanto per quelle legate alla realizzazione dei progetti.
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