DL Sicurezza lavoro 2026: nuove regole per DPI e protezione delle cadute dall’alto

DL Sicurezza lavoro 2026

I dati del 2025 registrano un aumento degli infortuni sul lavoro: 896 vittime da gennaio a ottobre, con un +1,2% delle denunce rispetto al 2024. Il governo è corso ai ripari e lo ha fatto in modo concreto, prima con il DL 159/2025 e poi con la legge 198/2025 a fine dicembre. 

Il nuovo impianto normativo sulla sicurezza sul lavoro nel 2026 è pronto con importanti novità nel Testo Unico e un focus interamente dedicato all’utilizzo dei DPI e alla protezione dalle cadute dall’alto.

L’impianto che entra in vigore quest’anno spinge forte sull’acceleratore della digitalizzazione e della tracciabilità, passando a una protezione molto più rigida e tecnica.

Chi gestisce un’impresa deve assolutamente adeguarsi alle nuove scadenze entro il 1 febbraio.

DPI novità 2026

L’articolo 5 del decreto modifica l’articolo 77 del D.Lgs. 81/2008. Sembra un cambiamento sottile, ma ha un impatto significativo. Nel testo unico si ribadisce che il datore di lavoro non deve solo “fornire” i Dispositivi di Protezione Individuale, ma ha l’obbligo garantirne l’efficienza e l’igiene attraverso manutenzioni e riparazioni.

La vera novità? L’attenzione specifica agli indumenti di lavoro. Se l’abbigliamento che fornite ai dipendenti ha una funzione protettiva specifica (pensate ai tessuti tecnici per chi lavora su strada o in ambienti termicamente ostili), viene considerato a tutti gli effetti un DPI e come tale va gestito: lavaggi certificati, controlli sull’usura delle bande catarifrangenti, sostituzioni programmate secondo quanto dice il fabbricante.

Lavori in quota: la nuova gerarchia

Il rischio caduta dall’alto è un pericolo costante nell’edilizia e nell’impiantistica. Il legislatore lo sa e ha deciso di sostituire integralmente l’articolo 115 così da eliminare ogni tipo di interpretazione e garantire una protezione collettiva. Il decreto dice che si dovrebbero privilegiare, nell’ordine, parapetti e reti di sicurezza tra i dispositivi anticaduta.

Solo quando queste misure non sono tecnicamente attuabili, si può passare ai sistemi di protezione individuale. Ma attenzione, anche tra i DPI c’è un ordine di preferenza.

Bisogna dare priorità ai sistemi di trattenuta (quelli che impediscono fisicamente al lavoratore di raggiungere il bordo da cui potrebbe cadere) rispetto ai sistemi di arresto caduta (che intervengono successivamente). È un cambio di mentalità: la sicurezza punta a prevenire le cadute e non semplicemente a salvare la vita di chi sta cadendo.

Rispetto alla variante precedente sparisce l’elenco di componenti da combinare e compaiono quattro gruppi ben definiti: trattenuta, posizionamento, accesso mediante funi e arresto caduta. Le nuove regole attive nel 2026 richiedono che i primi tre gruppi vengano scelti prioritariamente rispetto all’arresto caduta.

Tutti questi sistemi, fatti di imbracature e collegamenti, devono essere agganciati a un punto di ancoraggio sicuro. Per quanto riguarda le funi, il decreto dice che si dovrebbero usare solo se la valutazione dei rischi garantisce che il lavoro sia davvero sicuro.

Sottolineiamo che l’articolo 116 non cambia, quindi restano validi tutti i paletti su fune di sicurezza, fune di lavoro, aggancio delle attrezzature e l’obbligo di avere il programma dei lavori sempre a portata di mano da consegnare agli ispettori qualora si presentassero in cantiere.

Scale verticali: gabbie o sistemi anticaduta?

Si sta discutendo molto di un punto fondamentale legato alle scale verticali permanenti. Il vecchio articolo 113 era rigido e imponeva che sopra i 5 metri fosse obbligatoria la gabbia metallica. Oggi, con il nuovo aggiornamento in combinazione con la norma tecnica UNI 11962:2024, cambia tutto. Il nuovo comma 2 introduce l’alternanza basata sulla valutazione del rischio.

Cosa cambia concretamente? Ora si può scegliere, e si deve valutare, tra la classica gabbia di sicurezza e un DPI contro le cadute. Cambia anche la soglia per l’obbligo di protezione che ora richiede sistemi di tutela in modo stringente già dai 2 metri con inclinazione superiore a 75 gradi.

L’adeguamento entro il 1 febbraio

Il tempo per adeguarsi è limitato: entro il 1 febbraio 2026 le attività si dovranno aggiornare con una visione chiara di come adeguarsi. Attenzione a non infrangere questa data perché il governo ha stanziato fondi pesanti per il potenziamento delle attività ispettive.

L’attenzione sarà focalizzata proprio sui mancati infortuni. Il decreto spinge per una rilevazione sistematica di quegli eventi che per fortuna non sono sfociati in nulla di grave ma che rappresentano un campanello d’allarme. L’obiettivo è la prevenzione e le imprese che non dimostreranno di avere un sistema di monitoraggio di questi eventi rischiano di finire nel mirino dei controlli.

Il cantiere cambia volto

Il decreto sicurezza sul lavoro va oltre ai DPI e punta a creare un sistema digitale. Mentre la patente a crediti è ormai consolidata, sembra che la novità arrivi dal badge digitale così da sapere in tempo reale chi è in cantiere, di cosa si sta occupando, quali sono le sue skill e se ha i titoli per svolgere le attività.

Il testo unico vuole andare verso una totale interoperabilità dei dati: l’INAIL, l’Ispettorato del Lavoro e il SIISL avranno un canale di comunicazione diretto agevolando le aziende nei controlli burocratici e garantendo una migliore trasparenza. 

Attenzione al potenziamento degli incentivi INAIL: se da una parte ci sono le sanzioni per punire chi sbaglia, dall’altra si premia chi investe con finanziamenti a fondo perduto per chi spinge verso soluzioni tecnologiche avanzate quali sensori di prossimità o sistemi di monitoraggio attivo dei lavoratori in quota.

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Enrico Sinigaglia

Addetto ai reparti abbigliamento da lavoro, elettroutensili, siliconi e schiume PU, utensili manuali e protezioni individuali

Angelica Losi

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